ESTRATTO dell'intervento reso in materia di “negoziazione assistita obbligatoria” reso dall'avv. Stefano Patti n.q. di relatore in occasione del convegno tenutosi il giorno 21 aprile 2015 presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dall'Unione Giovani Civilisti.
La negoziazione assistita obbligatoria in materia di “risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti” è in vigore dal 9 febbraio 2015 ed è stata introdotta dal D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.
La stessa, quindi, ad oggi costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria; è fatta eccezione per: 1) le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; 2) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; 3) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; 4) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; 5) i procedimenti in camera di consiglio; 6) l'azione civile esercitata nel processo penale.
QUESITO: in occasione del convegno è stato posto un quesito avente ad oggetto il rapporto tra la procedura “stragiudiziale” disciplinata dal Codice delle Assicurazioni (dlgs 209/05) così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
Si vuol comprendere se l'istanza di negoziazione assistita possa essere inclusa o meno nella richiesta di risarcimento danni (cd. “costituzione in mora”) ovvero se la stessa debba essere proposta solo all'esito dello spirare dei termini previsti dal dlgs 209/05.
RISPOSTA: Il sottoscritto ritiene che le due procedure siano propedeutiche e, pertanto, solo all'esito dell'espletamento della procedura “stragiudiziale” disciplinata dal Codice delle Assicurazioni potrà espletarsi quella della negoziazione assistita obbligatoria.
La ratio di tale conclusione è da rinvenirsi nel disposto dell'art. 8 del DL 132/2014. Tale norma dispone che: “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.
Dalla lettura della norma appare evidente che l'istituto introdotto con la novella si pone quale “iter” alternativo a quello del procedimento giudiziale e viene posto sullo stesso piano anche ai fini degli effetti della prescrizione della domanda giudiziale. Dunque, appare ragionevole ritenere che anche la negoziazione assistita debba essere necessariamente preceduta dall'iter stragiudiziale. Dunque possiamo affermare che la fase stragiudiziale disciplinata dal Codice delle Assicurazioni costituisce condizione di procedibilità sia per il procedimento giudiziale che per l'espletamento della negoziazione assistita.
Tanto è deducibile anche dall'art. 3 del DL 132/2014 il quale dispone che, in caso di incardinamento del giudizio, senza che sia stata preventivamente espletata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa. Tale norma evidenzia, ancor di più, la propedeuticità tra “l'iter stragiudiziale” e la negoziazione assistita obbligatoria in quanto nell'ipotesi di mancata proposizione della “fase stragiudiziale” la domanda verrà dichiarata automaticamente improcedibile senza possibilità di sanatoria come invece previsto dalla richiamata norma.
Altro elemento utile a supportare la tesi qui esposta è l'incompatibilità tra i termini che caratterizzano i due istituti. Infatti, proprio il richiamato art. 8 individua un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale di soli trenta giorni, termine che, qualora l'istanza di negoziazione assistita venisse proposta insieme con la richiesta di risarcimento danni stragiudiziale (cd “costituzione in mora”), verrebbe a scadere prima del termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per la proposizione domanda giudiziale, in caso di richiesta per danni a cose e/o lesioni personali in assenza di modulo CAI a doppia firma.
Ulteriore argomentazione a conforto di tale orientamento è quella legata ai costi da sostenere. Infatti, per la negoziazione assistita è previsto l'obbligo dell'assistenza legale che, invece, non è previsto per la procedura “stragiudiziale” di cui al dlgs 209/05. Infatti, per la negoziazione assistita obbligatoria è addirittura prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra brevemente esposto, si ritiene che, in caso di invio da parte di un danneggiato di richiesta di risarcimento (cd “costituzione in mora”) ai sensi del Codice delle Assicurazione e contestuale istanza di negoziazione assistita, la Compagnia possa tranquillamente eccepire l'inefficacia della seconda dichiarandosi, comunque, disponibile a “completare” l'iter stragiudiziale”. Infatti, così facendo si sostituirebbe la “fase stragiudiziale” con quella della “negoziazione assistita obbligatoria” violando i diritti della Compagnia tutelati dal Codice delle Assicurazioni Private ed obbligandola a sostenere costi che potrebbe evitare formulando l'offerta prevista dall'art. 148 dlgs 209/05.
Avv. Stefano Patti