L'avv. Stefano Patti

L'avv. Stefano Patti - Avv. Stefano Patti

L'avv. Stefano Patti nasce a Napoli il 18/04/1975 ed è iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Fin da giovane studente universitario matura una proficua esperienza nell'ambiente forense napoletano. Giovane professionista, esperto in diritto civile e commerciale, frequenta con profitto un corso di specializzazione in "business lawyer ed operazioni straordinarie di azienda" presso un accreditato Istituto di Roma. Dall'anno 2014 è docente a contratto presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope". Partecipa attivamente alle vicende di politica forense locali e nazionali. Già consigliere dell'Associazione locale "Giuristi del Golfo", diviene, poi, Segretario dell'Associazione locale "AvvocatiNapoletani" e quindi, socio fondatore e Vice Presidente dell'associazione UGC - Unione Giovani Civilisti. Ha maturato, altresì, una proficua esperienza come relatore e moderatore per i corsi aventi ad oggetto la formazione continua obbligatoria degli avvocati organizzati sia da associazioni locali che dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Dall'anno 2012 è docente per il corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense indetto dall'associazione AvvocatiNapoletani presso il Nuovo Palazzo di Giustizia in Napoli e dall'anno 2014 è docente per il corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense indetto dall'UGC - Unione Giovani Civilisti. Durante il periodo di pratica forense ha svolto attività di tutoraggio e docenza presso istituti privati per la preparazione di esami universitari di diritto e di economia. Dall'anno 2012 è mediatore professionista ex dlgs 28/2010. L'attività professionale di consulenza è incentrata nell'ambito del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto tributario con particolare interesse per il diritto societario, il diritto bancario, il diritto assicurativo, il diritto condominiale e il diritto di famiglia. 

 

Da noi troverte Professionalità.

Sarete accolti con Cordialità.

Opereremo con Trasparenza.

Le aree di interesse e di operatività dello studio

Le aree di interesse e di operatività dello studio - Avv. Stefano Patti

Lo studio fornisce servizi di consulenza ed assistenza legale per privati ed aziende in materia di diritto civile, commerciale e tributario.

E' organizzato e strutturato in modo tale da accogliere il Cliente fornendogli una valutazione preventiva, totalmente gratuita, delle problematiche esposte e delle esigenze da soddisfare, individuando le varie ipotesi di risoluzione possibili contemperando tempi di realizzazione e costi.

All'esito del primo contatto il Cliente sarà informato, quindi, e reso edotto dei costi di ogni singola procedura sulla scorta di un preventivo così da garantire la più ampia Trasparenza.

Lo studio è abilitato al gratuito patrocinio (Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141) in favore dei soggetti titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. In tal caso le spese e le competenze potranno essere a totale carico dello Stato.

E', altresì, abilitato alle notificazioni in proprio di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Inoltre, è altamente informatizzato in conformità agli oneri imposti dal nuovo Processo Telematico.

E' possibile richiedere pareri scritti anche previo affidamento di incarico a mezzo email o pec. In tal caso sarà fornita al Cliente valutazione preventiva gratuita e preventivo per il parere richiesto.

Lo studio garantisce la propria attività mediante polizza di responsabilità professionale stipulata con primaria compagnia di assicurazione italiana.

La Professionalità, la Cordialità e la Trasparenza caratterizzano il nostro rapporto con ognuno dei Clienti.

 

Team Working

Team Working - Avv. Stefano Patti

Lo studio opera secondo i principi del "Team Working" ispirandosi ai più moderni ed innovativi sistemi di gestione delle risoerse umane così da potersi contraddistingere in ambienti professionali sempre più complessi e competitivi.

Ogni Cliente viene gestito in maniera "collettiva" sia in funzione di un obiettivo unico che di obiettivi molteplici ma, comunque, tutti sempre condivisi. 
Le informazioni e le idee condivise vengono riorganizzate e filtrate così da avere una panoramica completa di ogni questione da affrontare.
Il team working permette di valorizzare le capacità del singolo che può così migliorare o incrementare alcuni aspetti delle competenze già possedute.
Tutti i collaboratori e gli associati sono dediti ad un percorso di aggiornamento costante volto anche ad apprendere nuove compenteze in nuovi settori.

Lavorare in gruppo garantisce un'alta capacità di problem solving, il tutto nel miglior interesse del Cliente.

 

Eventi condivisi

Eventi condivisi - Avv. Stefano Patti

L'avv. Stefano Patti ed il Team Work dello studio organizzano, partecipano e promuovono eventi socialmente utili in partnership con Enti, Associazioni ed altri Professionisti anche al fine di sensibilizzare la comunità su temi di attualità e grande impatto mediatico.

Questo mese si vuol promuovere un evento su di un tema di grande attualità quale quello della responsabilità civile dei magistrati, novellata con la legge n. 18/2015 volta ad adeguare l’ordinamento italiano alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea. La richiamata normativa modifica in più punti la legge n. 117/1988, mantenendo tuttavia inalterato il principio della responsabilità indiretta dei magistrati. 

Il giorno martedì 12 maggio 2015, alle ore 15,00, si terrà in Napoli presso l'aula Pessina dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" un interessantissimo incontro sul tema, con la partecipazione di stimati docenti e professionisti partenopei. In particolare il Prof. Avv. Antonio Palma - Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - e il Dott. Antonio Lepre - Consigliere della Corte di Appello di Napoli e Resp. Centro Studi MI di Napoli esporranno le rispettive relazioni sul tema. Seguirà, quindi, una Tavola Rotonda e le conclusioni, che saranno date dal Prof. Avv. Enrico Quadri - Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Al fine di promuovere l'evento si pubblica locandina con specifica del programma.

Approfondimenti: Negoziazione assistita obbligatoria rca

Approfondimenti: Negoziazione assistita obbligatoria rca - Avv. Stefano Patti

ESTRATTO dell'intervento reso in materia di “negoziazione assistita obbligatoria” reso dall'avv. Stefano Patti n.q. di relatore in occasione del convegno tenutosi il giorno 21 aprile 2015 presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dall'Unione Giovani Civilisti.

La negoziazione assistita obbligatoria in materia di “risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti” è in vigore dal 9 febbraio 2015 ed è stata introdotta dal D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.

La stessa, quindi, ad oggi costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria; è fatta eccezione per: 1) le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; 2) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; 3) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; 4) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; 5) i procedimenti in camera di consiglio; 6) l'azione civile esercitata nel processo penale.

QUESITO: in occasione del convegno è stato posto un quesito avente ad oggetto il rapporto tra la procedura “stragiudiziale” disciplinata dal Codice delle Assicurazioni (dlgs 209/05) così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Si vuol comprendere se l'istanza di negoziazione assistita possa essere inclusa o meno nella richiesta di risarcimento danni (cd. “costituzione in mora”) ovvero se la stessa debba essere proposta solo all'esito dello spirare dei termini previsti dal dlgs 209/05.

RISPOSTA: Il sottoscritto ritiene che le due procedure siano propedeutiche e, pertanto, solo all'esito dell'espletamento della procedura “stragiudiziale” disciplinata dal Codice delle Assicurazioni potrà espletarsi quella della negoziazione assistita obbligatoria.

La ratio di tale conclusione è da rinvenirsi nel disposto dell'art. 8 del DL 132/2014. Tale norma dispone che: “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.

Dalla lettura della norma appare evidente che l'istituto introdotto con la novella si pone quale “iter” alternativo a quello del procedimento giudiziale e viene posto sullo stesso piano anche ai fini degli effetti della prescrizione della domanda giudiziale. Dunque, appare ragionevole ritenere che anche la negoziazione assistita debba essere necessariamente preceduta dall'iter stragiudiziale. Dunque possiamo affermare che la fase stragiudiziale disciplinata dal Codice delle Assicurazioni costituisce condizione di procedibilità sia per il procedimento giudiziale che per l'espletamento della negoziazione assistita.

Tanto è deducibile anche dall'art. 3 del DL 132/2014 il quale dispone che, in caso di incardinamento del giudizio, senza che sia stata preventivamente espletata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa. Tale norma evidenzia, ancor di più, la propedeuticità tra “l'iter stragiudiziale” e la negoziazione assistita obbligatoria in quanto nell'ipotesi di mancata proposizione della “fase stragiudiziale” la domanda verrà dichiarata automaticamente improcedibile senza possibilità di sanatoria come invece previsto dalla richiamata norma.

Altro elemento utile a supportare la tesi qui esposta è l'incompatibilità tra i termini che caratterizzano i due istituti. Infatti, proprio il richiamato art. 8 individua un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale di soli trenta giorni, termine che, qualora l'istanza di negoziazione assistita venisse proposta insieme con la richiesta di risarcimento danni stragiudiziale (cd “costituzione in mora”), verrebbe a scadere prima del termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per la proposizione domanda giudiziale, in caso di richiesta per danni a cose e/o lesioni personali in assenza di modulo CAI a doppia firma.

Ulteriore argomentazione a conforto di tale orientamento è quella legata ai costi da sostenere. Infatti, per la negoziazione assistita è previsto l'obbligo dell'assistenza legale che, invece, non è previsto per la procedura “stragiudiziale” di cui al dlgs 209/05. Infatti, per la negoziazione assistita obbligatoria è addirittura prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra brevemente esposto, si ritiene che, in caso di invio da parte di un danneggiato di richiesta di risarcimento (cd “costituzione in mora”) ai sensi del Codice delle Assicurazione e contestuale istanza di negoziazione assistita, la Compagnia possa tranquillamente eccepire l'inefficacia della seconda dichiarandosi, comunque, disponibile a “completare” l'iter stragiudiziale”. Infatti, così facendo si sostituirebbe la “fase stragiudiziale” con quella della “negoziazione assistita obbligatoria” violando i diritti della Compagnia tutelati dal Codice delle Assicurazioni Private ed obbligandola a sostenere costi che potrebbe evitare formulando l'offerta prevista dall'art. 148 dlgs 209/05.

 Avv. Stefano Patti